| Soluzione Proposta |
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La Ditta Fornitrice realizza impianti fotovoltaici partendo dall’analisi del luogo con i necessari sopraluoghi e studio delle planimetrie e progetti, allo studio di fattibilità, alla redazione del progetto dettagliato, alla richiesta delle necessarie autorizzazioni e comunicazioni presso gli enti responsabili, all’acquisto di tutto il materiale necessario (pannelli fotovoltaici monocristallini o policristallini, supporti, inverter, cablaggi, quadri elettrici e minuterie varie) e al relativo trasporto in loco, all’installazione ed al collaudo finale dell’impianto, e delle comunicazioni e delle formalità presso il distributore locale e GSE (ex GRTN) per immettere l’energia elettrica prodotta dall’impianto in rete. Il Cliente dà in uso dietro compenso per la durata d’anni 20 (venti) le proprie strutture del Cliente, a titolo di comodato per la Ditta Fornitrice per realizzare uno o più impianti fotovoltaici come da punto precedente. Lo Stato Italiano ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2007 il Decreto interministeriale 19.2.07 relativo all’incentivazione di impianti fotovoltaici che regola tutta l’attività e ne garantisce l’attuazione, la gestione e la trasparenza, demandando al GSE (ex GRTN) tutti questi aspetti e pubblicando le modalità e le tariffe incentivanti relative al “CONTO ENERGIA” (Prima tariffa di ricavo). Il GSE in parallelo con l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) garantisce inoltre l’accesso alle reti elettriche e la renumerazione per l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (seconda tariffa di ricavo). La prima tariffa sarà incassata dalla Ditta Fornitrice. La seconda tariffa sarà incassata dalla Ditta Fornitrice, poi interamente corrisposta al Cliente, a titolo di canone per l’uso della struttura fino a che il contratto non sarà in essere. La Ditta Fornitrice corrisponde al Cliente il corrispettivo nelle seguenti date: o 30 aprile (Primo trimestre) o 31 luglio (Secondo trimestre) o 31 ottobre (Terzo trimestre) o 31 gennaio (Quarto trimestre) |


